ATTO COSTITUTIVO DI
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
L’anno 2016, il giorno 14 del mese di febbraio, i signori:
Gaetano Brilla, Antonia Cerbone, Manuela Salzano, Gaetano Cerbone, Giuseppa Coppeta, Filomena Vasaturo, Raffaele Delle Cave, Renato Nigro, Orlando Capasso, Rosario Brilla, Pietro Brilla, Antonio Cerbone, Giovanni Cerbone, Carmine Cerbone, Mario De Francesco, Raffaele Russano, Andrea Angelino, Sossio Papa, Aniello Cerbone, Gerardo Grimaldi, Marco D’Antò, Michele Punzo
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
1. I signori sopra indicati intendono costituire l’associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta denominata “A.s.d. RUN FOR LOVE – PROJECT ANNA CERBONE”, (di seguito, l’associazione).
2. L’associazione ha una sede amministrativa e una sede operativa. La sede ammini-strativa è sita nel Comune di Afragola alla via Mazzini 32 presso la struttura della A.S.D. Scuola Calcio Afragola ’92. La sede operativa è sita in Afragola alla via Roma 28, presso la struttura del Vespa Club Napoli. L’associazione, in ogni caso, potrà istituire sedi seconda-rie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi senza alcun limite territoriale.
3. L’Associazione è regolata, oltre che dalle disposizioni legislative sulle associazioni non riconosciute (artt. 36-38 cod. civ.), da quelle contenute nel presente atto costitutivo di cui fa parte integrante lo Statuto sociale che sottoscritto dalle parti viene allegato (allegato A).
4. Sono organi sociali: a) l’Assemblea dei soci; b) il Consiglio direttivo; c) il Presiden-te del Consiglio direttivo.
5. La durata e gli scopi dell’Associazione, le condizioni per l’ammissione dei Soci, le norme che regolamentano la vita dell’Associazione sono contenute e disciplinate nel citato Statuto sociale allegato al presente atto.
6. La quota di iscrizione annuale all’associazione sarà determinata annualmente dal Consiglio direttivo.
7. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio direttivo procederà obbligatoriamente alla com-pilazione del rendiconto economico/finanziario con criteri di oculata prudenza, entro il 30 aprile dell’anno successivo, salvo ritardi per giustificati motivi oggettivi.
8. A comporre il primo Consiglio direttivo, tutti i comparenti, fondatori della costituenda associazione, all’unanimità, eleggono:
– Gaetano Brilla (Presidente)
– Antonia Cerbone (Vice Presidente)
– Manuela Salzano (Segretario)
– Gaetano Cerbone (Tesoriere)
– Giuseppa Coppeta (Consigliere)
– Filomena Vasaturo (Consigliere)
– Mario De Francesco (Consigliere)
I soggetti suindicati dichiarano di accettare la carica non trovandosi in alcuna causa di ineleggibilità o incompatibilità previste dallo statuto.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti si richiamano alle vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni sportive dilettantistiche affiliate ad Enti riconosciuti CONI ed iscritte al Registro Nazionale del CONI.
10. Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell’Associazione stessa.
Allegato “A”
STATUTO
della “A.s.d. RUN FOR LOVE – PROJECT ANNA CERBONE”
I. FINALITÀ E STRUTTURE
1. È costituita l’associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro denominata: “A.s.d. RUN FOR LOVE – PROJECT ANNA CERBONE”.
2. L’associazione non potrà cambiare in nessun caso e per nessuna ragione la propria denominazione sociale.
3. L’Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento anche volontario deliberato dall’Assemblea con le maggioranze che di seguito verranno descritte.
4. L’associazione ha una sede amministrativa e una sede operativa. La sede amministrativa è sita nel Comune di Afragola alla via Mazzini 32 presso la struttura della A.S.D. Scuola Calcio Afragola ’92. La sede operativa è sita in Afragola alla via Roma 28, presso la struttura del Vespa Club Napoli.
5. Il logo dell’associazione, la cui immagine è impressa nell’allegato al presente Statuto (doc. 1), e che di seguito si riporta in miniatura, in nessun caso potrà essere sostituito o modificato, sia nella sua parte grafica (disegno) sia nella scritta “Run For Love – Project Anna Cerbone”.
6. Il logo, così come rappresentato negli atti costitutivi dell’associazione, sarà l’unica sponsorizzazione sull’abbigliamento e/o sugli accessori degli associati quando questi rappresentano pubblicamente l’associazione, come nel caso di partecipazioni alle manifestazioni sportive organizzate dalla stessa ovvero a cui il socio partecipa come iscritto dell’associazione.
7. In ogni caso, anche qualora il Consiglio direttivo dovesse deliberare la deroga della regola precedente, il logo dell’associazione dovrà sempre essere presente sulla superficie degli abbigliamenti e/o degli accessori, di cui al punto precedente.
8. L’Associazione è apolitica e non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta. Essa non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell’associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000.
9. Lo scopo dell’associazione è la beneficenza ai più bisognosi, sia in termini economici sia in termini di salute.
10. Scopo dell’associazione è altresì quello di finanziare strutture che svolgano servizi connessi a scopi di beneficenza e/o di ricerca scientifica per migliorare le condizioni di vita e/o salute delle persone.
11. Per raggiungere il proprio scopo, l’associazione si prefigge di organizzare delle manifestazioni sportive, principalmente legate alle attività podistiche, con l’obiettivo di organizzare, contestualmente, raccolte fondi da donare in beneficenza ai soggetti di cui al punto precedente (es.: adozioni a distanza di bambini bisognosi dei paesi più poveri; donazioni in favore di centri di ricerca per la lotta ai tumori; donazioni ad associazioni del terzo settore per aiuti umanitari, etc.).
12. Prima di organizzare le manifestazioni sportive di cui al paragrafo precedente, l’Associazione, mediante i suoi organi sociali, stabilirà in via prioritaria, di volta in volta, per ogni singola manifestazione sportiva, a quale scopo di beneficenza andranno indirizzati i fondi raccolti con quella specifica manifestazione sportiva. I fondi raccolti nel corso delle suddette manifestazioni potranno, altresì, essere gestititi e mantenuti direttamente dall’associazione, solo ed esclusivamente con lo scopo di porre in essere essa stessa, per il tramite dei suoi soci, atti che sottendono lo scopo di beneficenza (ad esempio, l’acquisto diretto di cibi e bevande da distribuire a coloro che soffrono la fame e la sete).
13. L’associazione “Run for Love – Project Anna Cerbone”, inoltre, ha altresì come propria finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica ricreativa con particolare riferimento alle attività podistiche. A tale scopo l’associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa o attività utile per la propaganda dell’attività podistica e comunque di ogni altro sport in genere, purché i valori di base espressi siano l’altruismo, la solidarietà, il rispetto della persona umana a prescindere da qualsiasi tipo di differenza, il benessere fisico e morale, nonché la sana competizione.
14. Al fine di meglio precisare lo scopo dell’Associazione si riporta quanto indicato dall’ideatrice del progetto “Run for Love”, Anna Cerbone, secondo la quale lo scopo di quest’ultimo è di: «fare del bene ai più bisognosi… chi più di un podista può, con il suo enorme cuore traboccante di amore per la corsa, portare avanti la crociata dell’altruismo?!… ogni volta affronterete una gara, ogni qualvolta misurerete con attenzione ogni singolo km di corsa, ogni volta che i duri momenti di affaticamento vi esortano allo stop, sarà in quel preciso attimo che l’emozione sarà all’apice perché vi renderete conto che il vostro ambito traguardo vi regalerà, sì, la meritata medaglia, ma soprattutto il sorriso di chi avrà, grazie a quel sacrificio, un pasto caldo da mangiare o il sorriso di quella tenera bambina adottata da “Run for Love”» (cfr. lettera di Anna Cerbone indirizzata ad un amico podista per spiegare il progetto Run for love, doc. 2).
15. L’Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a carte, ivi compresa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo soli soci e quant’altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di credito.
II. SOCI
1. Possono essere soci dell’associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto.
2. I soci aderenti all’associazione si distinguono in:
a. soci atleti con età pari o superiore ad anni 18;
b. soci atleti con età inferiore ad anni 18, ma pari o superiore ad anni 14 (dal giorno successivo a quello del 14° compleanno);
c. soci benemeriti, ovvero non atleti, che abbiano compiuto almeno 14 anni (dal giorno successivo al giorno di compleanno).
3. La quota di iscrizione annuale degli associati che entreranno a fare parte della associazione durante il primo anno viene determinata, solo ed esclusivamente per il primo anno, ovvero fino al 31.12.2016, in € 10,00 per tutti i soci atleti e di € 5,00 per i soci benemeriti. Per gli anni successivi, ovvero a partire dal 1° gennaio 2017, la quota di iscrizione annuale all’associazione per coloro che non sono mai stati iscritti alla stessa, nonché la quota d’iscrizione annuale per coloro che invece già sono iscritti, ovvero sono già Soci dell’Associazione, sarà determinata annualmente dal Consiglio direttivo.
4. Restano a carico dei soci atleti, oltre la quota di iscrizione all’associazione, tutti gli oneri amministrativi e finanziari collegati alla propria qualità di atleti, come l’iscrizione alle singole gare, visite mediche obbligatorie per legge (c.d. certificato medico). Sarà a carico dei singoli soci, oltre la quota associativa, l’eventuale acquisto di magliette e di ogni abbigliamento e/o accessorio legati agli sponsor o al logo dell’associazione.
5. L’ammissione dell’aspirante socio è deliberata dal Consiglio direttivo su richiesta dell’interessato.
6. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.
7. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa e hanno diritto di voto.
8. Gli associati avranno diritto di frequentare i locali sociali per le attività necessarie o connesse a quelle statutarie, ed altresì in dipendenza del rapporto associativo.
9. Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli organi dell’associazione e di corrispondere le quote associative.
10. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 15 dicembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
11. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.
12. La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità. Il socio può esse-re espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’associazione. La morosità e l’espulsione sono deliberate dal Consiglio direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato.
13. Contro i provvedimenti suddetti il socio può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri ed in ultima istanza all’Ente di promozione sportiva a cui è affiliata l’associazione. I ricorsi devono essere presentati entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.
14. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’associazione.
15. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.
III. ORGANI
1. Gli organi dell’associazione sono: l’Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo e il Presidente.
2. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci iscritti, purché tali soci siano in regola con i versamenti delle quote associative.
3. La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero di fax o messaggio di posta elettronica e affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
4. Possono intervenire all’Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative. A ciascun socio spetta un solo voto. Eventuali deleghe, esclusivamente scritte, devono essere comprovate dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del socio delegante. Deleghe e documenti di identità verranno allegati al verbale d’Assemblea.
5. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
6. L’Assemblea ordinaria dei soci approva:
– annualmente il bilancio consuntivo e preventivo;
– elegge ogni 5 anni il Presidente e il Consiglio direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di 3 e più di 7;
– elegge i sostituti dei membri del consiglio direttivo eventualmente dimissionari;
– delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
7. L’Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% dei soci e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza di essi. Per lo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori l’Assemblea straordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la presenza del 50% dei soci e con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
8. Per favorire la partecipazione del massimo numero di soci alle delibere assembleari, sia ordinarie che straordinarie, è previsto che queste possono essere assunte anche in forma non collegiale mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto e personalmente da ogni avente diritto al voto. In tale caso nella convocazione dovrà essere chiarito specificamente che la delibera si terrà in forma non collegiale e ad ogni avente diritto al voto dovrà essere consegnato l’elenco delle deliberazioni che si intende assumere con possibilità di fornire o negare il consenso alle medesime. I quorum costitutivi per l’assunzione delle delibere ordinarie e straordinarie in forma non collegiale sono i medesimi previsti rispettivamente per le assemblee collegiali ordinarie e straordinarie.
9. Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo e gestionale dell’associazione ed è eletto, insieme al Presidente, dall’Assemblea ogni 5 anni, con mandati rinnovabili. Esso è composto da un minimo di 3 membri a un massimo di 7 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. All’interno del Consiglio direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un segretario e un tesoriere o amministratore. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.
10. Al Presidente che ha la rappresentanza legale dell’ associazione sportiva dilettantistica, anche in giudizio, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio direttivo.
11. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente o dal componente del comitato più anziano di età.
12. Gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive dilettantistiche podistiche.
13. Il Consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione. Al Consiglio direttivo competono in particolare:
– le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’associazione;
– le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’associazione;
– le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’associazione;
– la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di Aprile di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell’attività svolta nel corso dell’esercizio precedente unitamente al bilancio preventivo dell’anno successivo;
– la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
– la fissazione, ogni anno, delle quote sociali;
– la facoltà di nominare, tra i soci esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio direttivo stessa redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sot-toporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
– la delibera sull’ammissione di nuovi soci;
– la facoltà di stabilire sedi decentrate dell’associazione sia sul territorio nazionale sia in ambito comunitario che estero secondo le norme e i principi che saranno determinati con apposito regolamento;
– ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
14. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.
15. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’associazione. È eletto dall’Assemblea dei soci, insieme ai membri del consiglio direttivo, ogni 5 anni. Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.
16. Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
17. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzando il tesoriere ad eseguirne materiale pagamento.
18. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’associazione sportiva dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgi-mento degli adempimenti fiscali e contributivi, predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell’esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio direttivo.
19. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
20. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.
21. Il Consiglio direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.
22. Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l’Associazione o suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri che verranno nominati dall’Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il lodo sarà inappellabile.
IV. PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
1. Il patrimonio dell’Associazione sportiva dilettantistica è costituito dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci, da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà del associazione sportiva dilettantistica o ad esso pervenuti a qualsiasi titolo. Ed in particolare:
– dai contributi economici o di qualsiasi altra natura funzionali alla promozione e/o sostegno dell’associazione e delle sue attività, provenienti:
a) dagli stessi soci;
b) da privati (persone giuridiche o fisiche) a cui in ogni caso interessa promuovere economicamente e finanziariamente le attività dell’associazione, anche a mezzo donazioni o lasciti testamentari;
c) da Stato, Autonomie locali, enti e/o qualsiasi altra istituzione di diritto pubblico nazionale o internazionale,
d) dai contributi di organismi internazionali, da rimborsi derivanti da convenzioni.
2. Le entrate dell’Associazione sono costituite:
– dalle quote associative;
– dal ricavato derivante dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
– da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo;
– da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
3. Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
4. L’anno associativo va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e coincide con l’anno solare. Il Consiglio direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto da sottoporre, unitamente al preventivo, all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’anno associativo.
V. SCIOGLIMENTO E NORME FINALI
1. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell’art. 90 della legge 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.
3. Il presente statuto è stato approvato dall’Assemblea dei soci in data 14 febbraio 2016.